Legge di guerraCapo VII

Art. 113

Atti di morte e di nascita.

In vigore dal 30 set 1938
Gli atti di morte sono compilati in base a processo verbale di constatazione di morte e di identificazione di salma, e sottoscritti dall'ufficiale incaricato della tenuta del registro. Gli atti di nascita sono ricevuti alla presenza di due testimoni che abbiano compiuti gli anni ventuno, o che abbiano la qualità di militari nelle forze armate dello Stato, e con l'osservanza, per quanto è possibile, delle norme del codice civile e dell'ordinamento dello stato civile. Essi devono in ogni caso contenere: 1° l'indicazione del nome e cognome e della qualità dell'ufficiale che riceve l'atto; 2° l'indicazione del nome e cognome del dichiarante e dei testimoni; 3° la sottoscrizione dell'ufficiale che riceve l'atto, dei dichiaranti e dei testimoni e, qualora i dichiaranti e i testimoni non sappiano o non possano sottoscrivere, la menzione della causa dell'impedimento. Gli atti di morte e di nascita sono muniti del bollo dell'ufficio.
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Atti di morte e di nascita. (Art. 113 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo