Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 117
Formazione dei testamenti.
In vigore dal 30 set 1938
Per i testamenti degli appartenenti alle forze armate dello Stato e delle persone al seguito di queste si osservano le disposizioni del codice civile e le altre vigenti relative ai testamenti speciali dei militari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-117