Art. 117 · Formazione dei testamenti.
Legge di guerraSez. 2a

Art. 117

171 / 403

Formazione dei testamenti.

In vigore dal 30 set 1938
Per i testamenti degli appartenenti alle forze armate dello Stato e delle persone al seguito di queste si osservano le disposizioni del codice civile e le altre vigenti relative ai testamenti speciali dei militari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-117