Legge di guerra›Capo VII
Art. 114
Trasmissione delle copie degli atti.
In vigore dal 30 set 1938
L'Ufficiale che riceve l'atto ne invia copia al ministero, dal quale dipende, e questo la trasmette all'ufficio di stato civile competente, perché la trascriva nel proprio registro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-114