Legge di guerra›Capo VII
Art. 112
Funzioni di ufficiale di stato civile.
In vigore dal 30 set 1938
Le funzioni di ufficiale di stato civile spettano:
1° nei comandi, corpi, reparti e servizi indicati nel primo comma dell', all'ufficiale di amministrazione o a chi ne fa le veci, e, qualora non vi siano ufficiali specialmente incaricati dell'amministrazione, al rispettivo comandante o a un ufficiale da questo delegato;
2° sulle navi da guerra, sulle navi-ospedale e sulle navi ospedaliere, al commissario di bordo o, se questi manchi o sia impedito, al comandante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-112