Art. 112 · Funzioni di ufficiale di stato civile.
Legge di guerraCapo VII

Art. 112

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Funzioni di ufficiale di stato civile.

In vigore dal 30 set 1938
Le funzioni di ufficiale di stato civile spettano: 1° nei comandi, corpi, reparti e servizi indicati nel primo comma dell', all'ufficiale di amministrazione o a chi ne fa le veci, e, qualora non vi siano ufficiali specialmente incaricati dell'amministrazione, al rispettivo comandante o a un ufficiale da questo delegato; 2° sulle navi da guerra, sulle navi-ospedale e sulle navi ospedaliere, al commissario di bordo o, se questi manchi o sia impedito, al comandante.
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