Legge di guerra›Capo VII
Art. 113
214 / 403Atti di morte e di nascita.
In vigore dal 30 set 1938
Gli atti di morte sono compilati in base a processo verbale di constatazione di morte e di identificazione di salma, e sottoscritti dall'ufficiale incaricato della tenuta del registro.
Gli atti di nascita sono ricevuti alla presenza di due testimoni che abbiano compiuti gli anni ventuno, o che abbiano la qualità di militari nelle forze armate dello Stato, e con l'osservanza, per quanto è possibile, delle norme del codice civile e dell'ordinamento dello stato civile.
Essi devono in ogni caso contenere:
1° l'indicazione del nome e cognome e della qualità dell'ufficiale che riceve l'atto;
2° l'indicazione del nome e cognome del dichiarante e dei testimoni;
3° la sottoscrizione dell'ufficiale che riceve l'atto, dei dichiaranti e dei testimoni e, qualora i dichiaranti e i testimoni non sappiano o non possano sottoscrivere, la menzione della causa dell'impedimento.
Gli atti di morte e di nascita sono muniti del bollo dell'ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-113