Art. 90 · Applicazione delle convenzioni internazionali.
Legge di guerraCapo VISez. la

Art. 90

201 / 403

Applicazione delle convenzioni internazionali.

In vigore dal 30 set 1938
Sono regolati dalle convenzioni internazionali: 1° il trattamento dei militari nemici e delle persone al seguito delle forze armate nemiche, che siano feriti o malati; 2° la protezione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari militari, delle navi-ospedale, delle navi ospedaliere e degli aeromobili sanitari, destinati al servizio delle forze armate nemiche; 3° il trattamento del personale adibito esclusivamente alla raccolta, al trasporto e alla cura dei feriti e dei malati, di quello adibito all'amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari, nonché dei ministri del culto addetti alle forze armate; 4° la protezione degli edifici, del materiale e dei trasporti sanitari; 5° il rispetto per i morti e lo scambio con il nemico di notizie relative ai decessi; 6° l'uso dell'emblema e della denominazione di Croce Rossa, nonché di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituiscono una imitazione.
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