Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 107
169 / 403Evasione del prigioniero di guerra.
In vigore dal 30 set 1938
Il prigioniero di guerra, che evade o tenta di evadere, o che è concorso nell'evasione o nel tentativo di evasione di altro prigioniero, non è soggetto a sanzioni penali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-107