Art. 110 · Registri provvisori.
Legge di guerraCapo VII

Art. 110

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Registri provvisori.

In vigore dal 30 set 1938
Ogni unità diversa da quella preveduta dal precedente articolo, temporaneamente distaccata, tiene, per iscrivervi gli atti di morte e di nascita, due registri provvisori, i quali, quando l'unità cessa di essere distaccata, sono uniti a quelli tenuti dai comandi, corpi, reparti e servizi dai quali essa dipende.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-110