Legge di guerra›Capo II
Art. 139
16 / 403Zone interdette alle operazioni belliche marittime.
In vigore dal 30 set 1938
È vietato di compiere operazioni belliche in acque territoriali neutrali e in acque neutralizzate, nonché di proseguirvi l'inseguimento e la visita, iniziati in alto mare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-139