Legge di guerra›Capo III›Sez. 1a
Art. 148
Presunzione di conoscenza dell'esistenza della guerra.
In vigore dal 30 set 1938
Si presume, senza che sia ammessa prova contraria, che la nave conosca l'esistenza della guerra, qualora:
1° abbia lasciato un porto nemico dopo l'inizio della guerra;
2° ovvero abbia lasciato un porto neutrale dopo che la notificazione dello stato di guerra è stata fatta, in tempo utile, allo Stato, dal quale detto porto dipende;
3° ovvero sia munita di apparecchio radioelettrico per le comunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-148