Legge di guerra›Capo III›Sez. 1a
Art. 148
95 / 403Presunzione di conoscenza dell'esistenza della guerra.
In vigore dal 30 set 1938
Si presume, senza che sia ammessa prova contraria, che la nave conosca l'esistenza della guerra, qualora:
1° abbia lasciato un porto nemico dopo l'inizio della guerra;
2° ovvero abbia lasciato un porto neutrale dopo che la notificazione dello stato di guerra è stata fatta, in tempo utile, allo Stato, dal quale detto porto dipende;
3° ovvero sia munita di apparecchio radioelettrico per le comunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-148