Art. 148 · Presunzione di conoscenza dell'esistenza della guerra.
Legge di guerraCapo IIISez. 1a

Art. 148

95 / 403

Presunzione di conoscenza dell'esistenza della guerra.

In vigore dal 30 set 1938
Si presume, senza che sia ammessa prova contraria, che la nave conosca l'esistenza della guerra, qualora: 1° abbia lasciato un porto nemico dopo l'inizio della guerra; 2° ovvero abbia lasciato un porto neutrale dopo che la notificazione dello stato di guerra è stata fatta, in tempo utile, allo Stato, dal quale detto porto dipende; 3° ovvero sia munita di apparecchio radioelettrico per le comunicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-148