Legge di guerra›Capo III›Sez. 1a
Art. 151
Trasferimento di bandiera.
In vigore dal 30 set 1938
Non è considerato valido il trasferimento di bandiera di una nave, effettuato per eludere le conseguenze derivanti dal carattere di nave nemica.
Tale scopo si presume, salva prova contraria:
1° se nel caso che la nave abbia perduto la nazionalità nemica meno di sessanta giorni prima dell'inizio della guerra, le carte di bordo non fanno fede, nei modi di legge, dell'avvenuto trasferimento;
2° se il trasferimento di bandiera è avvenuto dopo l'inizio della guerra.
La prova contraria non è ammessa, nel caso preveduto dal numero 2° del comma precedente:
1° se il trasferimento ha avuto luogo, mentre la nave era in viaggio, o si trovava in un porto bloccato;
2° se è stata convenuta la facoltà di riscatto o di retrocessione;
3° se non sono state osservate le condizioni, alle quali è subordinato il diritto di portare la bandiera, secondo le leggi dello Stato, cui appartiene la bandiera usata dalla nave.
Storico versioni
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