Legge di guerra›Capo III›Sez. 1a
Art. 144
91 / 403Navi soggette a cattura e confisca.
In vigore dal 30 set 1938
Sono soggette a cattura e confisca:
1° le navi da guerra nemiche e ogni altra nave appartenente a qualsiasi titolo allo Stato nemico;
2° le navi mercantili nemiche appartenenti a privati;
3° le navi mercantili neutrali, soltanto nei casi preveduti da questa legge.
Con decreto Reale, può essere disposta, a titolo di reciprocità, la sospensione dell'esercizio del diritto di cattura e di confisca relativamente alle navi mercantili nemiche appartenenti a privati, alle condizioni determinate dal decreto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-144