Legge di guerraCapo IIISez. 1a

Art. 154

Merci nemiche o neutrali a bordo di navi.

In vigore dal 30 set 1938
Le merci nemiche a bordo di navi nazionali o nemiche sono soggette a cattura e confisca. Sono altresì soggette a cattura e confisca le merci nemiche a bordo di navi alleate, tranne che le convenzioni dispongano altrimenti. Salvo che questa legge disponga diversamente, le merci neutrali a bordo di navi nemiche e le merci nemiche a bordo di navi neutrali, quando esse non costituiscono contrabbando di guerra, sono esenti da cattura e confisca.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-154

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Merci nemiche o neutrali a bordo di navi. (Art. 154 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo