Legge di guerra›Capo III›Sez. 1a
Art. 154
101 / 403Merci nemiche o neutrali a bordo di navi.
In vigore dal 30 set 1938
Le merci nemiche a bordo di navi nazionali o nemiche sono soggette a cattura e confisca.
Sono altresì soggette a cattura e confisca le merci nemiche a bordo di navi alleate, tranne che le convenzioni dispongano altrimenti.
Salvo che questa legge disponga diversamente, le merci neutrali a bordo di navi nemiche e le merci nemiche a bordo di navi neutrali, quando esse non costituiscono contrabbando di guerra, sono esenti da cattura e confisca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-154