Legge di guerraCapo IIISez. 1a

Art. 158

Trasferimento di proprietà della merce nemica.

In vigore dal 30 set 1938
La merce trovata a bordo di una nave nemica si considera nemica fino all'arrivo a destinazione, nonostante il trasferimento di proprietà della merce stessa, avvenuto dopo l'inizio della guerra, nel corso del viaggio. Tuttavia, in caso di fallimento del proprietario nemico, se un precedente proprietario neutrale, anteriormente alla cattura, ha riacquistato per rivendicazione la proprietà della merce, questa si considera neutrale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-158

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trasferimento di proprietà della merce nemica. (Art. 158 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo