Legge di guerraSez. 2a

Art. 163

Cattura e confisca della nave che trasporta contrabbando.

In vigore dal 30 set 1938
Se il contrabbando di guerra trasportato dalla nave, calcolato in peso o in volume o in valore o in nolo, costituisce più della metà del carico, anche la nave è soggetta a cattura e confisca. La cattura della nave può avvenire soltanto fino a che il contrabbando si trova a bordo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-163

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