Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 164
Contrabbando costituente meno della metà del carico.
In vigore dal 30 set 1938
Se il contrabbando di guerra trasportato dalla nave, calcolato in peso o in volume o in valore o in nolo, non supera la metà del carico, il comandante della nave da guerra può, secondo le circostanze, farselo consegnare o distruggerlo, facendone menzione sul giornale di bordo, e autorizzare la nave a continuare la rotta, ovvero avviarla in un porto per lo scarico del contrabbando di guerra: osservata in ogni caso, la disposizione dell'ultimo comma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-164