Legge di guerraSez. 2a

Art. 164

Contrabbando costituente meno della metà del carico.

In vigore dal 30 set 1938
Se il contrabbando di guerra trasportato dalla nave, calcolato in peso o in volume o in valore o in nolo, non supera la metà del carico, il comandante della nave da guerra può, secondo le circostanze, farselo consegnare o distruggerlo, facendone menzione sul giornale di bordo, e autorizzare la nave a continuare la rotta, ovvero avviarla in un porto per lo scarico del contrabbando di guerra: osservata in ogni caso, la disposizione dell'ultimo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-164

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Contrabbando costituente meno della metà del carico. (Art. 164 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo