Legge di guerraSez. 2a

Art. 165

Spese sostenute per la nave rilasciata.

In vigore dal 30 set 1938
Se la nave catturata è rilasciata perché il contrabbando di guerra non è superiore alla metà del carico, le spese sostenute dal catturante sono a carico della nave stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-165

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Spese sostenute per la nave rilasciata. (Art. 165 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo