Legge di guerra›Sez. 2a
Art. 165
Spese sostenute per la nave rilasciata.
In vigore dal 30 set 1938
Se la nave catturata è rilasciata perché il contrabbando di guerra non è superiore alla metà del carico, le spese sostenute dal catturante sono a carico della nave stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-165