Legge di guerraSez. 3a

Art. 168

Dichiarazione di blocco.

In vigore dal 30 set 1938
Il blocco è dichiarato dal Governo del Re o dalle competenti autorità militari. La dichiarazione deve indicare la data dell'inizio del blocco, i limiti geografici della zona bloccata e il termine entro il quale è permessa l'uscita delle navi neutrali. La dichiarazione è resa nota alle autorità marittime nazionali ed è notificata: 1° agli Stati neutrali, per via diplomatica; 2° alle autorità locali della zona bloccata, a cura del comandante della forza bloccante. Le stesse disposizioni si applicano nel caso che il blocco sia esteso o limitato o tolto, ovvero ripreso dopo essere stato tolto.
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Dichiarazione di blocco. (Art. 168 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo