Legge di guerra›Sez. 3a
Art. 168
225 / 403Dichiarazione di blocco.
In vigore dal 30 set 1938
Il blocco è dichiarato dal Governo del Re o dalle competenti autorità militari.
La dichiarazione deve indicare la data dell'inizio del blocco, i limiti geografici della zona bloccata e il termine entro il quale è permessa l'uscita delle navi neutrali.
La dichiarazione è resa nota alle autorità marittime nazionali ed è notificata:
1° agli Stati neutrali, per via diplomatica;
2° alle autorità locali della zona bloccata, a cura del comandante della forza bloccante.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso che il blocco sia esteso o limitato o tolto, ovvero ripreso dopo essere stato tolto.
Storico versioni
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