Legge di guerraSez. 2a

Art. 167

Trattamento delle merci non confiscabili.

In vigore dal 30 set 1938
Se la nave è catturata a causa del trasporto di contrabbando di guerra, si applicano, per le merci non confiscabili, le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-167

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Trattamento delle merci non confiscabili. (Art. 167 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo