Legge di guerraSez. 3a

Art. 170

Effettività del blocco.

In vigore dal 30 set 1938
Il blocco deve essere effettivo. A tal fine esso deve essere mantenuto con forze sufficienti a impedire realmente l'accesso nella zona bloccata o l'uscita da essa. L'effettività del blocco non viene meno, se, a causa del cattivo tempo, la forza bloccante si è momentaneamente allontanata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-170

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Effettività del blocco. (Art. 170 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo