Legge di guerra›Sez. 3a
Art. 170
Effettività del blocco.
In vigore dal 30 set 1938
Il blocco deve essere effettivo. A tal fine esso deve essere mantenuto con forze sufficienti a impedire realmente l'accesso nella zona bloccata o l'uscita da essa.
L'effettività del blocco non viene meno, se, a causa del cattivo tempo, la forza bloccante si è momentaneamente allontanata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-170