Legge di guerraSez. 3a

Art. 169

Località che si possono bloccare.

In vigore dal 30 set 1938
Possono essere bloccati i porti e il litorale del nemico e quelli da lui occupati. La forza bloccante non deve però impedire l'accesso ai porti e al litorale neutrali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-169

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Località che si possono bloccare. (Art. 169 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo