Art. 169 · Località che si possono bloccare.
Legge di guerraSez. 3a

Art. 169

226 / 403

Località che si possono bloccare.

In vigore dal 30 set 1938
Possono essere bloccati i porti e il litorale del nemico e quelli da lui occupati. La forza bloccante non deve però impedire l'accesso ai porti e al litorale neutrali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-169