Legge di guerra›Sez. 3a
Art. 169
226 / 403Località che si possono bloccare.
In vigore dal 30 set 1938
Possono essere bloccati i porti e il litorale del nemico e quelli da lui occupati.
La forza bloccante non deve però impedire l'accesso ai porti e al litorale neutrali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-169