Legge di guerraSez. 3a

Art. 174

Permessi di entrata e di uscita di navi mercantili.

In vigore dal 30 set 1938
Il comandante della forza bloccante, in caso di constatata forza maggiore, può consentire a una nave mercantile neutrale di entrare nella zona bloccata o di uscirne, a condizione che non vi lasci, nè vi prenda alcun carico. L'inosservanza di questa condizione costituisce violazione di blocco.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-174

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Permessi di entrata e di uscita di navi mercantili. (Art. 174 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo