Legge di guerra›Sez. 3a
Art. 177
Limiti della cattura per violazione di blocco.
In vigore dal 30 set 1938
La nave può essere catturata per violazione di blocco soltanto da una nave appartenente alla forza bloccante, e finché è inseguita.
Se l'inseguimento è abbandonato, ovvero il blocco è tolto, non può più procedersi a cattura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-177