Legge di guerraSez. 3a

Art. 177

Limiti della cattura per violazione di blocco.

In vigore dal 30 set 1938
La nave può essere catturata per violazione di blocco soltanto da una nave appartenente alla forza bloccante, e finché è inseguita. Se l'inseguimento è abbandonato, ovvero il blocco è tolto, non può più procedersi a cattura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-177

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Limiti della cattura per violazione di blocco. (Art. 177 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo