Legge di guerra›Sez. 3a
Art. 177
234 / 403Limiti della cattura per violazione di blocco.
In vigore dal 30 set 1938
La nave può essere catturata per violazione di blocco soltanto da una nave appartenente alla forza bloccante, e finché è inseguita.
Se l'inseguimento è abbandonato, ovvero il blocco è tolto, non può più procedersi a cattura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-177