Legge di guerra›Sez. 5a
Art. 182
Navi che possono eseguire la visita; luogo della visita; dirottamento.
In vigore dal 30 set 1938
La visita può essere eseguita soltanto dalle navi da guerra e nelle zone ove possono compiersi le operazioni belliche.
La visita della nave neutrale è, di regola, eseguita sul posto.
Nondimeno, se le condizioni del mare e del tempo non permettono che la visita sia eseguita sul posto, e ricorrono fondati motivi per ritenere che la nave da visitare sia suscettibile di cattura, la nave da guerra può intimare alla nave neutrale di recarsi in un porto determinato per subirvi la visita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-182