Legge di guerraSez. 5a

Art. 184

Inosservanza di ordini: resistenza attiva alla visita.

In vigore dal 30 set 1938
La nave, che non ottempera all'ordine di fermarsi o di dirottare per essere visitata, o che oppone resistenza attiva alla visita, giustifica l'uso della forza contro di essa. Se la nave è neutrale e oppone resistenza attiva, essa è soggetta a cattura e confisca, e alla merce è fatto il trattamento, che subirebbe il carico di una nave nemica. Sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante e al proprietario della nave. Qualora il comandante, debitamente richiesto, non presti la sua opera per eseguire gli accertamenti necessari, la nave è inviata in un porto per le necessarie indagini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-184

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