Legge di guerra›Sez. 5a
Art. 185
Mancanza o soppressione di carte o documenti di bordo.
In vigore dal 30 set 1938
Se è constatata la mancanza di carte o documenti di bordo, o se alcuno di essi è stato soppresso o occultato, o se vi sono carte o recapiti falsi, alterati o insufficienti, in modo da giustificare il sospetto che si tenti di nascondere la vera nazionalità o l'itinerario della nave o la reale qualità o destinazione del carico o delle persone che sono a bordo, la nave è inviata in porto per le necessarie indagini. Essa è soggetta a cattura e a confisca, se risulta che la irregolarità o la mancanza delle carte e dei documenti è dovuta al proposito di eludere la cattura e le sue conseguenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-185