Legge di guerraSez. 5a

Art. 190

Visita nei porti.

In vigore dal 30 set 1938
Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, le autorità marittime hanno facoltà di far visitare nei porti nazionali qualunque nave in arrivo e in partenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-190

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Visita nei porti. (Art. 190 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo