Legge di guerra›Sez. 6a
Art. 195
Distruzione di nave neutrale catturata.
In vigore dal 30 set 1938
La nave neutrale catturata e soggetta a confisca può essere distrutta soltanto se la nave catturante, per ragioni di sicurezza o per il buon esito delle operazioni, non può condurla in porto, nè altrimenti avere certezza che la nave catturata si rechi nel porto designato.
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