Legge di guerraSez. 6a

Art. 195

Distruzione di nave neutrale catturata.

In vigore dal 30 set 1938
La nave neutrale catturata e soggetta a confisca può essere distrutta soltanto se la nave catturante, per ragioni di sicurezza o per il buon esito delle operazioni, non può condurla in porto, nè altrimenti avere certezza che la nave catturata si rechi nel porto designato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-195

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