Legge di guerra›Sez. 6a
Art. 198
Utilizzazione della nave catturata.
In vigore dal 30 set 1938
Il catturante può utilizzate la nave catturata, salvo in ogni caso, il giudizio del tribunale delle prede sulla legittimità della cattura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-198