Legge di guerraSez. 6a

Art. 198

Utilizzazione della nave catturata.

In vigore dal 30 set 1938
Il catturante può utilizzate la nave catturata, salvo in ogni caso, il giudizio del tribunale delle prede sulla legittimità della cattura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-198

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Utilizzazione della nave catturata. (Art. 198 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo