Legge di guerraSez. 6a

Art. 194

Distruzione di nave nemica catturata.

In vigore dal 30 set 1938
La nave nemica catturata può essere distrutta, quando le circostanze rendano pericolosa o difficile la sua conservazione, e specialmente nei seguenti casi: 1° se, avvicinandosi una forza navale avversaria, si palesa la probabilità che la nave catturata venga ripresa dal nemico; 2° se la nave catturata non può, per avarie o per altre ragioni, seguire la nave di scorta; 3° se la nave catturata non può essere condotta in un porto, senza compromettere od ostacolare le operazioni della nave catturante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-194

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Distruzione di nave nemica catturata. (Art. 194 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo