Legge di guerra›Sez. 6a
Art. 194
Distruzione di nave nemica catturata.
In vigore dal 30 set 1938
La nave nemica catturata può essere distrutta, quando le circostanze rendano pericolosa o difficile la sua conservazione, e specialmente nei seguenti casi:
1° se, avvicinandosi una forza navale avversaria, si palesa la probabilità che la nave catturata venga ripresa dal nemico;
2° se la nave catturata non può, per avarie o per altre ragioni, seguire la nave di scorta;
3° se la nave catturata non può essere condotta in un porto, senza compromettere od ostacolare le operazioni della nave catturante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-194