Legge di guerra›Sez. 6a
Art. 191
Cattura.
In vigore dal 30 set 1938
Qualora il comandante di una nave da guerra ritenga che una nave debba essere catturata, la pone sotto la propria diretta autorità, unitamente al carico e all'equipaggio.
Qualora sia catturatile soltanto il carico, si applicano le disposizioni dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-191