Legge di guerraSez. 6a

Art. 191

Cattura.

In vigore dal 30 set 1938
Qualora il comandante di una nave da guerra ritenga che una nave debba essere catturata, la pone sotto la propria diretta autorità, unitamente al carico e all'equipaggio. Qualora sia catturatile soltanto il carico, si applicano le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-191

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Cattura. (Art. 191 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo