Legge di guerra›Sez. 6a
Art. 192
Resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo.
In vigore dal 30 set 1938
La nave che oppone resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo, giustifica l'uso della forza contro di essa.
Se la nave è neutrale, essa è soggetta a cattura e confisca, e il carico al trattamento preveduto per quello di nave nemica. Sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante e al proprietario della nave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-192