Art. 192 · Resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo.
Legge di guerraSez. 6a

Art. 192

282 / 403

Resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo.

In vigore dal 30 set 1938
La nave che oppone resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo, giustifica l'uso della forza contro di essa. Se la nave è neutrale, essa è soggetta a cattura e confisca, e il carico al trattamento preveduto per quello di nave nemica. Sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante e al proprietario della nave.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-192