Legge di guerraSez. 6a

Art. 197

Prelevamenti da nave catturata.

In vigore dal 30 set 1938
Se la nave catturante ha penuria di materiali di prima necessità, il comandante di essa può prelevarli, contro rilascio di ricevuta, dalla nave catturata, tenendo conto peraltro dei mezzi e dei rifornimenti, di cui essa dispone.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-197

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