Legge di guerra›Sez. 6a
Art. 197
Prelevamenti da nave catturata.
In vigore dal 30 set 1938
Se la nave catturante ha penuria di materiali di prima necessità, il comandante di essa può prelevarli, contro rilascio di ricevuta, dalla nave catturata, tenendo conto peraltro dei mezzi e dei rifornimenti, di cui essa dispone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-197