Legge di guerraSez. 7a

Art. 202

Prigionieri di guerra.

In vigore dal 30 set 1938
Ferme le disposizioni del capo sesto del titolo II, possono essere fatti prigionieri di guerra, qualora cadano in potere delle forze armate dello Stato, i sudditi nemici componenti l'equipaggio delle navi mercantili nemiche. Possono altresì essere fatti prigionieri di guerra: 1° i sudditi nemici componenti l'equipaggio di navi mercantili neutrali, e i sudditi neutrali componenti l'equipaggio di navi mercantili nemiche o neutrali, nel caso che le navi abbiano opposto resistenza attiva alla visita o alla cattura; 2° i sudditi nemici o neutrali componenti l'equipaggio di navi mercantili neutrali, le quali siano colpevoli di assistenza ostile; 3° i sudditi nemici o neutrali, che, a bordo di navi mercantili nemiche o neutrali, abbiano compiuto atti di favoreggiamento nell'interesse del nemico.
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Prigionieri di guerra. (Art. 202 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo