Legge di guerraSez. 6a

Art. 201

Compenso per la cattura di navi, di aeromobili e di merci.

In vigore dal 30 set 1938
Il Ministro della marina può concedere a coloro che hanno eseguito la cattura, o che vi hanno concorso, speciali compensi sul valore delle navi, degli aeromobili e delle merci confiscati, nella misura da determinarsi di concerto con il Ministro delle finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-201

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Compenso per la cattura di navi, di aeromobili e di merci. (Art. 201 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo