Legge di guerra›Sez. 6a
Art. 201
Compenso per la cattura di navi, di aeromobili e di merci.
In vigore dal 30 set 1938
Il Ministro della marina può concedere a coloro che hanno eseguito la cattura, o che vi hanno concorso, speciali compensi sul valore delle navi, degli aeromobili e delle merci confiscati, nella misura da determinarsi di concerto con il Ministro delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-201