Legge di guerraSez. 6a

Art. 199

Ripresa.

In vigore dal 30 set 1938
La nave mercantile nazionale catturata o sequestrata o requisita dal nemico, se è ad esso ritolta, è restituita al proprietario, previo rimborso delle spese sopportate dallo Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-199

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Ripresa. (Art. 199 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo