Legge di guerra›Sez. 6a
Art. 199
289 / 403Ripresa.
In vigore dal 30 set 1938
La nave mercantile nazionale catturata o sequestrata o requisita dal nemico, se è ad esso ritolta, è restituita al proprietario, previo rimborso delle spese sopportate dallo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-199