Legge di guerraSez. 7a

Art. 204

Richiesta di consegna di persone che si trovano a bordo.

In vigore dal 30 set 1938
Qualora la nave mercantile neutrale visitata non sia soggetta a cattura, il comandante della nave da guerra può, secondo le circostanze, farsi consegnare le persone che possono essere fatte prigionieri di guerra, facendo menzione della insegna sul giornale di bordo, e autorizzando la nave a continuare la rotta, ovvero inviarla in un porto per lo sbarco delle persone suindicate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-204

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Richiesta di consegna di persone che si trovano a bordo. (Art. 204 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo