Legge di guerra›Sez. 8a
Art. 209
Corrispondenza; pacchi postali.
In vigore dal 30 set 1938
La corrispondenza postale, trovata a bordo di una nave nemica o neutrale, è, di regola, inviolabile.
Se la nave è catturata, la corrispondenza è inviata a destinazione con il minore ritardo possibile, salvo che sussistano fondati motivi di sospetto, nel qual caso essa può essere sottoposta a censura.
I pacchi postali non sono considerati come corrispondenza, e subiscono lo stesso trattamento della merce.
La disposizione del primo comma non si applica alla corrispondenza destinata a una zona bloccata o assediata o da essa proveniente, salve le disposizioni speciali per la corrispondenza diplomatica o consolare.
Storico versioni
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