Legge di guerraSez. 8a

Art. 209

Corrispondenza; pacchi postali.

In vigore dal 30 set 1938
La corrispondenza postale, trovata a bordo di una nave nemica o neutrale, è, di regola, inviolabile. Se la nave è catturata, la corrispondenza è inviata a destinazione con il minore ritardo possibile, salvo che sussistano fondati motivi di sospetto, nel qual caso essa può essere sottoposta a censura. I pacchi postali non sono considerati come corrispondenza, e subiscono lo stesso trattamento della merce. La disposizione del primo comma non si applica alla corrispondenza destinata a una zona bloccata o assediata o da essa proveniente, salve le disposizioni speciali per la corrispondenza diplomatica o consolare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-209

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Corrispondenza; pacchi postali. (Art. 209 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo