Art. 204 · Richiesta di consegna di persone che si trovano a bordo.
Legge di guerraSez. 7a

Art. 204

295 / 403

Richiesta di consegna di persone che si trovano a bordo.

In vigore dal 30 set 1938
Qualora la nave mercantile neutrale visitata non sia soggetta a cattura, il comandante della nave da guerra può, secondo le circostanze, farsi consegnare le persone che possono essere fatte prigionieri di guerra, facendo menzione della insegna sul giornale di bordo, e autorizzando la nave a continuare la rotta, ovvero inviarla in un porto per lo sbarco delle persone suindicate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-204