Legge di guerraSez. 7a

Art. 208

Applicazione della legge penale.

In vigore dal 30 set 1938
Resta salva, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, l'applicazione della legge penale per i fatti costituenti reato, commessi da singoli componenti l'equipaggio di una nave mercantile o da chiunque si trova a bordo come passeggero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-208

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Applicazione della legge penale. (Art. 208 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo