Legge di guerra›Sez. 7a
Art. 208
Applicazione della legge penale.
In vigore dal 30 set 1938
Resta salva, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, l'applicazione della legge penale per i fatti costituenti reato, commessi da singoli componenti l'equipaggio di una nave mercantile o da chiunque si trova a bordo come passeggero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-208