Legge di guerraSez. 9a

Art. 212

Risarcimento di danni per avaria, deperimento o ritardo; distruzione.

In vigore dal 30 set 1938
Non è dovuto risarcimento per danni derivati da avaria, deperimento o ritardo a merci, che, trovate a bordo di navi mercantili nemiche o neutrali catturate, non siano state requisite, sequestrate, catturate o confiscate. Si fa luogo a risarcimento di danni, qualora sia stata ordinata la distruzione delle merci suindicate, tranne che essa sia stata imposta da ragioni di sanità o di sicurezza, o da altra necessità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-212

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Risarcimento di danni per avaria, deperimento o ritardo; distruzione. (Art. 212 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo